VADEMECUM: L’ASSEGNO BANCARIO
L’assegno bancario è un titolo di
credito consistente in un ordine scritto impartito alla propria banca di pagare a
terzi o a se stessi una somma indicata. Si tratta quindi di uno strumento
di pagamento sostitutivo del denaro: in pratica il soggetto ordina alla banca
presso la quale si detiene il conto corrente, di pagare una certa somma
prelevandola dal proprio conto.
Il termini tecnici si parla del traente
che ordina al trattario di pagare un beneficiario.
Se l’assegno è emesso da una banca
allora si parla di assegno circolare (ovvero vaglia cambiario).
L’assegno assomiglia molto alla
cambiale tratta per quel che riguarda la struttura, ma ne differisce perché
quest’ultima rappresenta prevalentemente uno strumento per concedere e
ricevere credito e non per effettuare pagamenti.
L’emissione di assegni è possibile solo se si verificano alcune
condizioni, ovvero se si possiede un conto corrente e se si è
stipulata la convenzione con la banca. La banca quindi consegna al
correntista il libretto degli assegni (carnet).
Attraverso la girata si trasferisce
l'assegno ad un altro beneficiario. L’operazione si concretizza apponendo la
firma sul retro del titolo. L'assegno può dunque essere incassato subito oppure
può essere "girato " più volte. Le persone che "girano"
l'assegno si assumono la responsabilità della copertura dei fondi; ovvero se il
conto sul quale è emesso l'assegno non ha fondi sufficienti, chi ha posto la
firma per girata garantirà il pagamento della somma indicata. Esiste la girata
piena oppure in bianco. Nel primo caso si indica il nome della
persona a cui si gira l'assegno (es. “per me pagate a Bianco Bianchi”); nel
secondo caso si appone solo la firma.
L'assegno con la clausola "non trasferibile" invece indica che
lo stesso deve essere pagato solamente al beneficiario. Egli non può per
nessun motivo girare l'assegno a nessun altro beneficiario, ma potrà solo
procedere all’incasso presso una banca. La clausola si appone scrivendo
sull'assegno "non trasferibile". Si consiglia di ripetere la formula
anche sul retro dell'assegno.
A partire dal 25 giugno 2008:
- l’indicazione della clausola di non trasferibilità e del
nome o della ragione sociale del beneficiario è obbligatoria per tutti gli assegni
bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a 12.500
euro (ex 5.000 euro);
- il cliente può richiedere per iscritto il rilascio di assegni circolari e di
moduli di assegni bancari, utilizzabili senza clausola "non
trasferibile" esclusivamente per importi inferiori a 12.500 euro.
Resta fermo l’obbligo del richiedente di corrispondere, a titolo di imposta di
bollo, la somma di euro 1,50 per ciascun assegno circolare o modulo di assegno
bancario in forma libera richiesto;
- per il trasferimento di assegni liberi mediante girata non è più
necessaria l’apposizione del codice fiscale del girante.
Apponendo due sbarre sulla facciata anteriore, ovvero attraverso lo sbarramento
si impone alla banca di pagare solo ad un proprio cliente oppure ad un'altra
banca. L’effetto è, pertanto, di far pagare l’assegno ad una persona nota
escludendo il cliente occasionale. L’assegno sbarrato, a differenza di quello
non trasferibile, può prevedere più girate.
Quando un assegno è spillato, ovvero quando vi si taglia
l’angolo superiore sinistro della facciata, significa che ha finito di
circolare. Ovviamente ciò impedisce che gli assegni rubati rientrino in
circolazione.
L’assegno bancario deve essere presentato
alla banca trassata per il pagamento entro 8 giorni se è stato emesso
nello stesso comune della banca e 15 se in un altro comune (Se emesso
all’estero i giorni diventano 20 o più). In
caso contrario l’assegno non sarà protestato se risulterà privo di fondi.
L’assegno a vuoto è un assegno privo
di fondi. In questi casi il beneficiario può agire in via di regresso
per recuperare ciò che gli spetta sia contro il traente che contro i
giranti, ma non contro la banca.
L’azione di regresso è possibile se sono
rispettati i termini per il pagamento dell’assegno e se è stato constatato il
mancato pagamento attraverso l’atto di protesto o la dichiarazione di rifiuto
apposta dalla banca.
Coloro che non onorano gli assegni emessi
sono, tra l’altro, iscritti in un archivio informatico nazionale (CAI)
e vengono interdetti dall’emissione di assegni nell’intero territorio (cfr
note specifiche).
|
Compilazione di un assegno
bancario:

-
Il
luogo di emissione.
E’ un requisito formale che assume importanza in relazione al
luogo in cui ha sede la banca. Se l’assegno viene emesso nella
medesima località dell’agenzia bancaria dove è intrattenuto il
conto corrente, la presentazione dell’assegno dovrà avvenire entro
8 giorni dalla data di emissione; se emesso in altra località i
termini salgono a 15 giorni.
-
Data
di emissione: E’
un campo obbligatorio. Se viene indicata una data successiva al
giorno in cui è emesso, l’assegno si dice post-datato, ma
la post datazione è considerata illecito fiscale,
a meno che questa non sia giustificata dal tempo necessario a far
pervenire l’assegno al beneficiario. E’ ammessa una
post-datazione di 4 giorni.
-
L’importo
in cifre:
Vanno indicati sempre due decimali, anche nel caso in cui
l’importo sia intero. Si scriverà, ad esempio,
"534,00". Nel caso invece in cui non sia intero, si dovrà
scrivere "534,71".
-
L’importo
in lettere:
In caso di discordanza fra l’importo in cifre e quello in lettere,
prevale sempre l’importo in lettere. L’assegno è comunque
valido anche se l’importo è indicato una sola volta o per due
volte entrambe in cifre o lettere. Riproponendo l’esempio di
prima, l’importo in lettere sarà
"cinquecentotrentaquattro/00", nel caso in cui l’importo
sia intero. In caso di cifra non intera
"cinquecentotrentaquattro/71".
-
Il
beneficiario:
è colui al quale viene pagato l’assegno. Il beneficiario può anche essere la
stessa persona che emette l’assegno; in questo caso potrà
scrivere il suo nome e cognome oppure "a me medesimo"
o "all’ordine mio proprio". Viene utilizzato per
l'incasso diretto presso la propria banca.
-
La
sottoscrizione dell’emittente: è la firma autografa che deve corrispondere a quella
depositata in banca (specimen).
|
| Banca di Credito Cooperativo di Flumeri Soc. Coop. | Via Olivieri | 83040 Flumeri (AV) |
| tel. 0825.443227 | e-mail: bcc@bccflumeri.it | fax. 0825.443480
|
|